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Statuto FAPS

Federazione associazioni pugliesi Svizzera, Zurigo, 21 marzo 1982

Art. 1. Federazione | Art. 2. Scopi | Art. 3. Organi | Art. 4. Congresso | Art. 5. Comitato Direttivo Federale | Art. 6. Segreteria | Art. 7. Comitati Regionali | Art. 8. Collegio Revisori dei conti | Art. 9. Collegio Probi Viri | Art. 10. Nuova Puglia | Art. 11. Iscrizione alle Associazioni | Art. 12. Associazioni e Federazione | Art. 13. Delibere Federazione e Associazioni | Art. 14. Anno sociale | Art. 15. Finanziamenti | Art. 16. Finanziamenti a Nuova Puglia | Art. 17. Modifiche statuto | Art. 18. Vigilanza sullo statuto | Art. 19. Scioglimento

Articolo 1. Costituzione della Federazione

Articolo 1.1.
In base agli articoli 60 e successivi del CCS, Codice Civile Svizzero, si è costituita in Svizzera la Federazione delle Associazioni Pugliesi in Svizzera, con sede in territorio Elvetico e nella Regione Puglia, nominata in seguito FAPS, alla quale possono aderire, previa richiesta, tutte le Associazioni con sede in territorio Svizzero ed in Puglia.
Articolo 1.2.
La FAPS è assolutamente indipendente, apartitica ed aconfessionale; perciò non è ammesso che ci si serva della sua struttura per la divulgazione di qualsiasi ideologia o dottrina.
Articolo 1.3.
La FAPS si richiama alle norme ed allo spirito della Costituzione Repubblicana Italiana, democratica ed antifascista. Essa si dichiara altresì osservante delle leggi del paese ospitante e dello Statuto della Regione Puglia.

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Articolo 2. Scopi dell'Associazione

Articolo 2.1.
Gli scopi della FAPS sono:
  1. Tenere e sviluppare i contatti con l'Ente Regione, con i partiti politici, i sindacati e le associazioni che si occupano dei problemi degli emigrati all'estero e degli emigrati rientrati, al fine di vedere partecipi i lavoratori emigrati e rientrati allo sviluppo della Regione Puglia e di fornirgli tutta l'assistenza possibile.
  2. Tutelare gli interessi generalli dei lavoratori pugliesi in Svizzera e di quelli rientrati, attraverso accordi con Enti di formazione professionale, Patronati, Sindacati e forze sociali.
  3. Coordinare le attività assistenziali, ricreative e culturali della Associazioni Pugliesi in Svizzera e di gruppi di emigrati rientrati in Puglia.
  4. Promuovere ed incoraggiare iniziative per una effettiva e leale collaborazione fra la FAPS e le Associazioni Pugliesi, le Autorità Italiane, le Autorità Svizzere ed il popolo che ci ospita.
  5. Promuovere, incoraggiare ed attuare incontri con gli Enti di sviluppo e con le Autorità Regionali per la realizzazione di iniziative cooperativistiche in ogni settore produttivo e di lavoro sia all'estero che in Puglia.
  6. Incoraggiare il risparmio attraverso una sana politica delle rimesse stabilendo accordi con l'Ente Regione, con Banche o Istituti di Credito con sedi operanti su tutto il territorio della Puglia.

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Articolo 3. Organi FAPS

Articolo 3.1.
Gli organi della FAPS sono:
  • Congresso
  • Comitato Direttivo Federale
  • Segreteria
  • Comitati Regionali
  • Collegio dei Revisori dei Conti
  • Collegio dei Probi Viri
  • Nuova Puglia

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Articolo 4. Compiti degli Organi FAPS: Congresso

Articolo 4.1.
Il Congresso è composto dal Comitato Direttivo Federale uscente e di 2 (due) delegati per ogni singola Associazione, per essi è implicito il diritto di voto. Inoltre, ogni Socio ha la facoltà di assistere ai lavori congressuali, tuttavia senza diritto di voto.
Articolo 4.2.
Il Congresso ordinario è convocato periodicamente ogni due anni dal Comitato Direttivo Federale.
Articolo 4.3.
Su richiesta della maggioranza assoluta del Comitato Direttivo Federale o dei due terzi delle Associazioni aderenti, può essere convocato in qualsiasi momento il Congresso Straordinario.
Articolo 4.4.
La località e la data per la convocazione del Congresso sono fissate dal Comitato Direttivo Federale a maggioranza assoluta dei componenti in carica. Località e data del Congresso devono essere comunicate alle Associazioni aderenti con un preavviso di almeno quattro settimane.
Articolo 4.5.
Il Congresso ha poteri decisionali se in esso sono presenti almeno il cinquanta per cento più uno dei delegati in prima convocazione all'ora stabilita. Anche in seconda convocazione il Congresso darà inizio ai lavori se ci sarà presente il 50 (cinquanta) per cento più uno delle Associazioni aderenti.
Articolo 4.6.
Al Congresso, le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi e validi; in caso di parità si passa alla seconda votazione dopo che il presidente di giornata avrà sospeso la seduta per consentire alle parti di riunirsi. In caso di parità alla seconda votazione, la decisione sarà sottoposta al consiglio dei Probi Viri; la loro decisione sarà valida a tutti gli effetti congressuali.
Articolo 4.7.
Al Congresso ordinario, tutti gli organi statutari sono dimissionari. Essi potranno tuttavia essere rieletti.
Articolo 4.8.
Il Congresso ordinario ha i seguenti compiti:
  • Discussione e approvazione della relazione sull'attività svolta nell'ultimo biennio dal Comitato Direttivo Federale uscente.
  • Discussione e approvazione del bilancio d'esercizio della FAPS e di Nuova Puglia.
  • Ratifica del nuovo Comitato Direttivo Federale.
  • Elezione del Collegio dei Revisori dei conti.
  • Elezione del Consiglio dei Probi Viri.
  • Discussione e approvazione di modifiche statutarie.
Articolo 4.9.
Le competenze del Congresso straordinario sono limitate alla discussione dei punti messi all'ordine del giorno. Su tali tematiche, il Congresso straordinario ha potere decisionale, ferme restando le condizioni previste per il Congresso ordinario.

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Articolo 5. Compiti degli Organi FAPS: Comitato Direttivo Federale

Articolo 5.1.
Il Comitato Direttivo Federale è composto dai rappresentanti di tutte le Associazioni Pugliesi in Svizzera e in Puglia legalmente riconosciute dalla FAPS, dai delegati dei Comitati Regionali senza diritto di voto.
Articolo 5.2.
Ogni Associazione riconosciuta è rappresentata nel Comitato Direttivo Federale da 2 (due) Delegati proposti ed eletti dall'Associazione.
Articolo 5.3.
É compito del Comitato Direttivo eleggere in seduta stante:
  • Dei due terzi degli eletti e a scrutinio segreto, se la maggioranza lo ritiene necessario, un Presidente, due vice-presidenti, un Segretario, un vice-segretario, un Amministratore FAPS, un Direttore di Nuova Puglia, il comitato di redazione composto da quattro membri attivi, di un amministratore di Nuova Puglia e di due rappresentanti alla Consulta Regionale.
  • Dei due terzi degli eletti, se la maggioranza non ritiene di eleggere in seduta stante le cariche seguenti quella del Presidente, queste verranno assegnate alla prima riunione del nuovo Comitato Direttivo, che dovrà avvenire al massimo 15 (quindici) giorni dopo il Congresso.
  • Curare il conseguimento dei fini statutari e delle linee programmatiche fissate dal Congresso.
  • Ammissione o espulsione delle Associazioni. Sulle rispettive decisioni del Comitato Direttivo Federale, le Associazioni interessate potranno ricorrere al Consiglio Federale dei Probi Viri, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica
  • Formulare ogni tipo di proposta, regolamento, iniziative varie e modifiche statutarie da sottoporre al Congresso
Articolo 5.4.
Il Comitato Direttivo Federale si riunisce 4 (quattro) volte l'anno.
Articolo 5.5.
Il Comitato Direttivo Federale ha potere decisionale, con la maggioranza del 50 (cinquanta) per cento più uno dei delegati e delle Associazioni presenti.
Le decisioni in senso al Comitato Direttivo Federale sono valide se votate a maggioranza assoluta dei voti espressi e validi
Articolo 5.6.
Il Comitato Direttivo Federale eletto, rimane in carica da un Congresso all'altro, salvo cooptazioni possibili dei delegati delle Associazioni costituitesi dopo il Congresso.
Articolo 5.7.
Se, fra un congresso e l'altro, vengono a mancare, per qualsiasi ragione, alcuni delegati del Direttivo Federale, essi possono essere sostituiti dal Comitato Direttivo Federale su proposta dei Comitati Direttivi delle Associazioni interessate.

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Articolo 6. Compiti degli Organi FAPS: Segreteria

Articolo 6.1.
La Segreteria è composta da:
  • Presidente
  • Vicepresidente
  • Segretario
  • Vice-Segretario
  • Amministratore FAPS
  • Direttore di Nuova Puglia
  • Amministratore di Nuova Puglia
  • Delegati alla Consulta Regionale
  • Responsabili di zona
  • Presidenti onorari, con voce consultiva
  • Da uno o due delegati di associazioni di pugliesi emigranti rientrati e legalmente riconosciute dalla FAPS
Articolo 6.2.
I compiti della Segreteria spaziano dalla realizzazione dei fini statutari alla realizzazione delle linee programmatiche scaturite in seno al Congresso e al Comitato Direttivo Federale.
(La Segreteria):
  • Cura l'esercizio amministrativo della FAPS.
  • Formula delle proposte operative da sottoporre alla discussione e approvazione del Comitato Direttivo Federale.
  • Svolge il lavoro di segreteria in generale.

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Articolo 7. Compiti degli organi FAPS: Comitati Regionali

Articolo 7.1.
I Comitati Regionali sono composti da un numero da 2 (due) a 4 (quattro) delegati per ogni Associazione che ne fà parte.
È compito dei Comitati Regionali il coordinamento delle attività delle Associazioni aderenti.
I Comitati Regionali si riuniscono periodicamente, previa convocazione della propria segreteria, i cui delegati al Direttivo riferiranno sulla propria attività.
Articolo 7.2.
I poteri decisionali: ogni Comitato Regionale può darsi delle norme meglio appropriate alla sua struttura. Tuttavia non deve essere in contrasto con lo statuto federale.
I Responsabili Regionali fanno parte del Direttivo Federale, senza diretto di voto.

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Articolo 8. Compiti degli organi FAPS: Collegio dei Revisori dei conti

Articolo 8.1.
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da un delegato per zona regionale.
Articolo 8.2.
È compito dei Revisori dei conti il controllo della contabilità FAPS e di Nuova Puglia.
La revisione dei conti deve essere fatta almeno ogni sei mesi e, in ogni caso, alla fine di ogni esercizio biennale. I rapporti di revisione vanno portati a conoscenza del Direttivo Federale.
Il rapporto di revisione relativo alla chiusura dell'esercizio biennale viene sottoposto all'ultimo Direttivo Federale prima del Congresso e al Congresso stesso.

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Articolo 9. Compiti degli organi FAPS: Collegio dei Probi Viri

Articolo 9.1.
Il Collegio dei Probi Viri è composto da cinque membri ed ha il compito di risolvere qualsiasi controversia nata in seno alla FAPS.

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Articolo 10. Compiti degli organi FAPS: Nuova Puglia

Articolo 10.1.
Nuova Puglia è l'organo ufficiale di stampa della FAPS. Esso fa capo al Direttore responsabile e al Comitato di Redazione
È compito di Nuova Puglia la divulgazione delle informazioni interne alla FAPS, di informazioni a carattere regionale, nazionale, internazionale, ecc.
Articolo 10.2.
Nuova Puglia viene stampato, nella normalità, mensilmente.

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Articolo 11. (Iscrizione alle Associazioni)

Articolo 11.1.
Tutti i lavoratori pugliesi possono chiedere l'iscrizione alla propria Associazione o a quella più vicina di residenza
Articolo 11.2.
Le domande di iscrizione possono essere fatte per iscritto o presentate da Soci già facenti parte, e vengono esaminate, accettate o respinte, in modo autonomo.
Articolo 11.3.
I Comitati delle Associazioni non possono respingere le domande di nuovi Soci per motivi politici, ferma restando l'applicazione degli art.1.2./1.3. del presente statuto.
Articolo 11.4.
I pugliesi non ammessi o espulsi come Soci, hanno la facoltà di appellarsi alla Segreteria della Federazione con le relative motivazioni di rifiuto da parte della Associazione, o, se lo ritengono necessario, al collegio dei Probi Viri.
Articolo 11.5.
Le decisioni della Segreteria Federale vengono dibattute e approvate dal Comitato Direttivo Federale.

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Articolo 12. (Le Associazioni e la FAPS)

Articolo 12.1.
Le Associazioni possono singolarmente avere uno statuto interno adattato ad ogni zona o Cantone, purché non sia in contrasto con lo statuto della Federazione, precisando nel testo: "Per quanto non previsto dal presente statuto, è valido quello della Federazione."
Articolo 12.2.
Ogni Associazione aderente alla FAPS non può far parte di altri gruppi di Associazioni locali o federali il cui statuto sia in contrasto con quello della FAPS.
Articolo 12.3.
Tutte le Associazioni, che attualmente si trovano nelle condizioni di cui all'Art. 12.2., sono raccomandate di adattare la propria posizione.
Articolo 12.4.
Al termine di ogni anno le Associazioni aderenti devono depositare, presso la Segreteria federale, completi di nome, cognome, indirizzo in Svizzera e Comune d'origine, rispettivi elenchi dei propri iscritti.

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Articolo 13. (Delibere della FAPS e Associazioni)

Articolo 13.1.
Le delibere degli organi dirigenti della Federazione sono impegnative per tutte le Associazioni federate.

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Articolo 14. (Anno sociale)

Articolo 14.1.
L'anno sociale della Federazione inizia il primo di novembre e finisce il 31 ottobre successivo, vincolante per tutte le Associazioni aderenti.

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Articolo 15. (Finanziamenti)

Articolo 15.1.
La FAPS trae i mezzi finanziari per l'attuazione delle sue finalità:
  1. Dai contributi delle Associazioni aderenti, nella misura di Frs 3. — dal costo della tessera sociale annua.
  2. Da eventuali contributi della Regione Puglia, del Ministero degli Affari Esteri (MAE), da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti oltreché da contributi che possono donare Autorità Pubbliche o privati cittadini
  3. Da eventuali proventi di immobili, manifestazioni culturali e ricreative da essa organizzate, in armonia con i fini sociali della Federazione.

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Articolo 16. (Finanziamenti a Nuova Puglia)

Articolo 16.1.
Nuova Puglia trae le risorse per il finanziamento delle sue pubblicazioni annue da:
  1. Quota abbonamenti stabilita dal Congresso.
  2. Contributi del Ministero degli Affari Esteri (MAE), secondo la legge sull'Editoria dell'emigrazione organizzata.
  3. Inserzioni pubblicitarie.
  4. Sottoscrizioni ed eventuali elargizioni da parte di Autorità Pubbliche o da privati cittadini.

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Articolo 17. (Modifiche allo statuto)

Articolo 17.1.
Gli articoli del presente statuto, fatti salvi gli Art. 1.1/1.2 e 1.3, sono modificabili solo dal Congresso a maggioranza di due terzi dei voti espressi e validi.

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Articolo 18. (Vigilanza sullo statuto)

Articolo 18.1.
Il Comitato Direttivo Federale è incaricato di vigilare sulla applicazione del presente statuto e decide sui casi in esso non previsti.

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Articolo 19. (Scioglimento)

Articolo 19.1.
In caso di scioglimento della FAPS, i fondi disponibili verranno devoluti a fini sociali in relazione alle indicazioni date dall'ultimo Comitato Direttivo Federale.

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orgogliosi di essere pugliesi, spettacolo dei Tarantolati

Ballo della tarantola, spettacolo dei Tarantolati

donna e uomo che ballano, spettacolo dei Tarantolati

emigrante con valigia, spettacolo dei Tarantolati